Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino e il rafforzamento della rete consolare italiana, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare il riordino della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al fine di garantire risparmi di spesa e un saldo attivo di bilancio da destinare alla realizzazione di iniziative in favore dei soggetti di cittadinanza italiana residenti nei Paesi di rispettiva competenza;

          b) prevedere il rafforzamento della rete consolare italiana, mediante l'ampliamento del numero delle sedi, il potenziamento degli organici di personale e la collaborazione con i soggetti operanti nel settore dell'associazionismo sociale italiano ed estero;

          c) procedere alla revisione delle carriere nell'ambito della rete consolare italiana, al fine di garantire un livello di prestazione dei servizi adeguato alle nuove ed emergenti richieste.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione del parere; decorso il termine di un mese, dalla trasmissione, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza del parere.

 

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